Il 2025 si è rilevato un anno cruciale per i diritti LGBTI+ in tema di famiglia e genitorialità. Questo articolo vuole porsi in continuità con i precedenti articoli pubblicati in materia e a conclusione, oltre che di un anno, di un iter anche giuridico che vede oggi riconosciuti in Italia diritti fino a poco tempo fa fortemente discussi.
Italia: due sentenze storiche della Corte Costituzionale in materia di omogenitorialità
In assenza di un quadro giuridico aggiornato che regolasse la materia, nella primavera 2025 si sono succedute due sentenze da più parti definite storiche (e non a torto), che hanno colmato alcune lacune del nostro ordinamento giuridico nazionale. Le sentenze, infatti, hanno dichiarato, da un lato:
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione”
– Testo integrale: Corte Costituzionale, sentenza n. 33 del 21 marzo 2025
e dall’altro lato:
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti (nei termini sopra richiamati: punto 12), a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”
– Testo integrale: Corte Costituzionale, sentenza n. 68 del 22 maggio 2025)
Le novità introdotte dalle sentenze sopra richiamate sono, come già scritto, cruciali. La prima pronuncia della Corte Costituzionale, ovvero la sentenza n. 33/2025, infatti:
- Ha riconosciuto la possibilità anche per le persone single di fare ricorso all’adozione cosiddetta piena o legittimante dei minori in stato di abbandono o comunque privi, in via permanente e irreversibile, dell’assistenza morale e materiale dei propri genitori1.
- Fa specificamente riferimento all’adozione internazionale, cioè all’adozione di minori nati all’estero, per quanto i principi di diritto in essa affermati dovrebbero potersi ritenere estesi anche all’adozione nazionale (diversamente, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento ai danni delle bambine e dei bambini nati in Italia).
- Indebolisce il requisito, a oggi essenziale per poter presentare domanda di adozione legittimante, dell’essere “uniti in matrimonio”2; requisito che, in futuro, potrebbe in ipotesi essere messo in discussione in senso più generale, rendendo questa sentenza precorritrice di nuove forme di riconoscimenti.
- Inoltre, la permanenza della limitazione per le coppie omosessuali di accedere all’adozione legittimante non troverebbe più giustificazione, a meno che non si voglia escludere la possibilità di accedere all’adozione per le persone single se di orientamento omosessuale – limitazione che laddove dovesse avvenire sarebbe da ritenersi discriminatoria3. Se infatti sarà confermato, come ci si attende, che l’orientamento sessuale non possa ritenersi un fattore scriminante per una persona single che intenda presentare domanda di adozione, non si vede come potrebbe continuare ad esserlo invece per le coppie same sex. Incomprensibilmente infatti – in assenza di un intervento legislativo o giurisprudenziale sul punto – potrebbe risultare più facile d’ora in avanti per le persone omosessuali accedere all’adozione legittimante se single rispetto che se in coppia, pur in presenza di una relazione affettiva stabile, di una convivenza e di una unione civile che duri da oltre tre anni.
Le idee e i ragionamenti sopra svolti sono ancora da sviluppare e in questo senso solo futuribili – si rammenta come ad oggi non esista il diritto per le coppie non coniugate né tantomeno per le coppie omosessuali di accedere all’adozione legittimante nei confronti di minori in stato di abbandono – ma tuttavia una via sembra essere stata tracciata.
La seconda pronuncia della Corte Costituzionale, ovvero la sentenza n. 68/2025, inoltre:
- Attiene al riconoscimento dei minori nati in Italia da coppie di donne che abbiano fatto ricorso all’estero alla procreazione medicalmente assistita (PMA). Prima di questa pronuncia – secondo la giurisprudenza maggioritaria e più recente – la mamma cosiddetta intenzionale4 non poteva che ricorrere all’adozione in casi particolari (ex art. 44 lett. d della Legge n. 184/1983) per vedere riconosciuto il legame di genitorialità/filiazione nei confronti del nato o della nata. Ciò comportava l’instaurarsi di un procedimento giudiziario da promuovere davanti al Tribunale per i Minorenni competente, con costi economici e di durata del procedimento non trascurabili per tutte le parti coinvolte, variabili poi da tribunale a tribunale.
- Chiarisce finalmente come in presenza di un consenso scritto alla PMA firmato da entrambe le mamme che vi abbiano fatto ricorso, debba riconoscersi subito come genitrice nell’atto di nascita del nato o della nata anche la mamma intenzionale al pari di quella partoriente (indipendentemente dalla presenza o meno di un legame genetico con la bambina). Il requisito essenziale al fine del riconoscimento alla nascita (da cui consegue un legame di filiazione naturale e non più adottivo) è dunque la presenza di un valido consenso alla PMA sottoscritto da entrambe le genitrici.
- Supera quelle argomentazioni su cui si era fatto leva in passato per sostenere l’illegittimità di tali riconoscimenti poiché da ritenersi contrari all’ordinamento giuridico nazionale (tra tutti, a titolo esemplificativo, si era sostenuto come l’espressa previsione di padre e madre di cui alle norme civilistiche in materia di riconoscimenti dei figli, artt. 250 e segg. codice civile, escludesse la possibilità di indicare due madri, o due padri, negli atti di nascita).
La sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale italiana, come abbiamo visto dalla portata anche pratica dirompente, era stata di poco preceduta poi da un’altra significativa sentenza della Suprema Corte di Cassazione Italiana, I sezione civile (sentenza n. 9216 del 8 aprile 2025) la quale aveva dichiarato l’illegittimità e l’irragionevolezza dell’imposizione dell’indicazione di madre e padre, anziché genitore, sulla carta di identità di un minore. Tale imposizione – che era stata voluta ed introdotta dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 2019 – era da ritenersi, secondo la Suprema Corte, discriminatoria nei confronti delle realtà familiari in cui la figura di un padre o di una madre fossero assenti, come nel caso dei figli e delle figlie delle coppie omosessuali.
Unione Europea: riconoscimento del matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato dell’Unione
A queste importanti sentenze nazionali, si è da ultimo aggiunta, proprio sul finire dell’anno, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 25 novembre 2025 (causa C-713/23), che ha affermato un principio anch’esso di grande rilievo in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso. Senza volere (né potere) incidere o intromettersi nelle scelte dei legislatori nazionali che restano tutt’oggi, anche a seguito di questa sentenza, dotati di un margine di discrezionalità nel decidere se prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso come lecito all’interno dei propri confini nazionali, la Corte di Giustizia dell’UE ha però affermato il dovere per ogni Stato membro di riconoscere il matrimonio omosessuale legalmente contratto in un altro Stato dell’Unione. Non riconoscere validità a tali atti matrimoniali, anche in quegli stati in cui il matrimonio omosessuale non sia istituzionalizzato, equivarrebbe a violare e a non garantire la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea al suo interno, costituendo una restrizione ingiustificata ai diritti di vita familiare.
Il caso oggetto della sentenza riguardava una coppia di uomini di cittadinanza polacca, di cui solo uno con doppia cittadinanza tedesca e polacca, i quali si erano uniti in matrimonio in Germania (dove il matrimonio omosessuale è riconosciuto e normato). La trascrizione in Polonia dell’atto di matrimonio contratto in Germania era stata negata alla coppia, poiché ritenuta in contrasto con il diritto nazionale polacco che ammetteva esclusivamente il matrimonio eterosessuale. Avverso tale diniego era stato proposto ricorso innanzi all’autorità giudiziaria polacca che infine – dopo una prima pronuncia che aveva ritenuto valido e legittimo il diniego alla trascrizione – aveva rimesso la questione innanzi alla Corte di Giustizia Europea, la quale si era poi pronunciata come segue:
“Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, [diritti di circolazione e soggiorno all’interno dell’UE] letti alla luce dell’articolo 7 [diritto alla vita privata e familiare] e dell’articolo 21, paragrafo 1 [divieto di discriminazione], della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento”.
Secondo la sentenza dunque, la trascrizione dell’atto di matrimonio è solo una delle possibilità per riconoscere giuridicamente l’unione matrimoniale nel Paese in cui il matrimonio non sia stato contratto, ma di cui i coniugi abbiano la cittadinanza. Questa sentenza non pare quindi destinata a produrre effetti significativi in stati quali l’Italia, in cui il matrimonio egualitario non è previsto a livello normativo, ma dove tuttavia le unioni omosessuali sono riconosciute e tutelate tramite istituti giuridici equiparabili al matrimonio. In Italia infatti è già stabilito a livello normativo come il matrimonio contratto all’estero tra persone same sex di cittadinanza italiana produca, sul suolo nazionale, gli stessi effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32 bis Legge n. 218 del 31 maggio 19955).